Attenzione però (segue).

 

Quest'ultimo orientamento rappresenta un'innovazione rispetto all'ultima sentenza della stessa Cassazione. Precedentemente con sentenza n. 5286 del 22 aprile 2000 la Suprema Corte aveva decretato che non potevano essere riscossi interessi usurari al di sopra della tasso soglia, anche per i contratti a tasso fisso stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/96 sull'usura. La Corte, tuttavia, non era entrata nel merito del tasso da applicarsi in tal caso. Anzi era parsa sottintesa ai più che l'indicazione della Corte fosse quella di limitare l'applicazione degli interessi al tasso soglia. Quest'ultima pronuncia precisa che la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c., modificato dalla l. 108/96, "Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", si applica anche per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati prima del marzo 1996 e che presentino tassi usurari. La restituzione degli interessi, è bene si sappia, riguarda quelli divenuti usurari in seguito alla pubblicazione dei tassi soglia effettuata dal 1997 in poi. Attendiamo di entrare in possesso del testo integrale della sentenza per poter dare una valutazione più approfondita. Qui ci preme sottolineare il buffo atteggiamento dell'ABI che strilla contro la pretesa retroattività delle norme dopo aver suggerito, reclamato, imposto il decreto salvabanche che proprio sulla retroattività del comma 3 dell'art. 25 faceva la sua arma letale per gli utenti. Chi di ferro ferisce…